Statuto

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Estratto dallo Statuto del 1997
Della Associazione  “Organismo Bilaterale Regionale  per la Formazione
in CAMPANIA

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Tra   le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, territorialmente competenti aderenti a  Confindustria (Federindustria Campania, Intersind, Unione degli Industriali di Avellino, Unione degli Industriali di Benvento, Unione degli Industriali di Caserta, Unione degli Industriali di Napoli, Associazione Industriali di Salerno) – e Cgil, Cisl, Uil Regionali  è costituita con sede in Napoli  alla Piazza dei Martiri, 58 – 80121Napoli l’Associazione  Organismo Bilaterale Regionale  per la Formazione  in Campania.

MODIFICATO CON ATTO DEL 19 APRILE 2006

Art. 1
Costituzione e denominazione

L’Associazione, denominata: “Organismo Bilaterale Regionale per la Formazione in Campania” (indicata  di seguito anche come  Associazione o come OBR Campania), Articolazione Territoriale di Fondimpresa, è costituita con sede in Napoli, Piazza dei Martiri, 58, presso la sede di Confindustria Campania.  La denominazione dell’Associazione può essere  integrata, ai sensi dell’art.8 del regolamento sull’uso del marchio con quella di “Rete Fondimpresa” per tutte le attività connesse a quest’ultima.

Art. 2
Scopi e finalità

L’Associazione non ha fini di lucro ed opera, in collaborazione con Fondimpresa, a favore di tutte le aziende operanti nella regione Campania che decidano di versare all’Associazione Fondimpresa – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, di seguito denominato Fondimpresa – il contributo dello 0,30% istituito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, promuovendo, ai sensi del comma 1 dell’art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e, al di fuori dei finanziamenti di cui all’art.118, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese operanti sul territorio regionale e conformandosi alle disposizioni di  Fondimpresa.  L’Associazione  persegue altresì  il miglioramento del sistema formativo regionale attraverso la realizzazione di ricerche, studi, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica e progettuale, ed altri servizi rivolti a soggetti pubblici e privati, in relazione ai campi: della formazione professionale, dell’analisi dei fabbisogni, della definizione e certificazione delle competenze,   dell’incontro tra domanda ed offerta formativa, dell’integrazione dei sistemi formativi e dell’educazione, della promozione e del sostegno allo sviluppo economico, della valorizzazione delle competenze, della qualificazione di aziende e lavoratori, nonché ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane  compatibile e coerente con Fondimpresa.

2. L’Associazione, per le attività non comprese nei finanziamenti di cui al comma 1 dell’art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale di risorse finanziarie aggiuntive.

3. Per l’attuazione degli scopi sopra definiti l’Associazione si dota di un apposito regolamento, la cui approvazione dovrà essere effettuata dal proprio Consiglio di Amministrazione.

Art. 3
Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4
Associati

Sono soci le rappresentanze del Sistema Confindustria Campania, della CGIL Campania, della CISL Campania e della UIL Campania.

L’adesione di altri soci è deliberata dall’Assemblea all’unanimità.

Art. 5
Cessazione della condizione di associato

La condizione di associato cessa con:

lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Associazione;
la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
il venir meno degli scopi statutari dell’Associazione.

Art. 6
Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:
le risorse  eventualmente erogati da Fondimpresa;
eventuali finanziamenti pubblici e privati;
proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della Legge n. 388/2000.

Art. 7
Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea;
il Presidente e il Vice Presidente;
il Consiglio d’Amministrazione;
il Collegio dei Sindaci.

2. La composizione degli Organi collegiali è paritetica tra la componente datoriale e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

art. 8
Assemblea

L’Assemblea degli Associati è composta da dodici  rappresentanti: sei per le Organizzazioni imprenditoriali e sei per le organizzazioni sindacali firmatarie, direttamente e per delega, dell’Atto costitutivo. La composizione dell’assemblea può essere estesa a  nuovi soci, garantendo in ogni caso  la pariteticità tra la componente datoriale e quella sindacale, secondo quanto previsto dall’articolo 2.

La componente datoriale e la componente sindacale nominano, tra i componenti l’Assemblea, rispettivamente un presidente ed un vice presidente.

Spetta all’Assemblea:
nominare il Consiglio di Amministrazione, costituito da sei componenti;
approvare le linee strategiche delle attività annuali predisposte dal consiglio di Amministrazione;
deliberare in ordine all’eventuale compenso dei sindaci;
provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
deliberare lo scioglimento dell’Associazione
approvare il Regolamento d’attuazione del presente Statuto

L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’Assemblea è convocata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. E’ ammessa delega scritta secondo modalità previste dal regolamento d’attuazione dello Statuto. Nell’iscrizione al libro dei soci dovrà essere indicato per ciascuna delle persone fisiche o giuridiche che compongono l’Assemblea il numero di fax o l’indirizzo e-mail a cui le convocazioni possono essere inviate.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ogni membro dell’Assemblea può farsi rappresentare da altro membro.

L’Assemblea delibera con maggioranza qualificata col voto favorevole dei due terzi dei presenti, tra i quali almeno uno per ogni organizzazione associata.
I componenti dell’Assemblea possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle organizzazioni che li hanno designati.

Art. 9
Presidente e Vice Presidente

1. Spetta al Presidente dell’Associazione:

rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio;
convocare le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Associazione;
sovraintendere all’attività svolta dall’Associazione.
proporre al Consiglio la costituzione delle Commissioni consultive di settore

ll Presidente è anche Presidente del Consiglio d’Amministrazione.

Il Vice Presidente è anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dello stesso  triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto viene nominato dalla stessa organizzazione che aveva nominato il sostituito e dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sei componenti facenti parte dell’assemblea, su designazione  pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e da quelle sindacali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell’andamento delle attività dell’Associazione.

A tal fine il Consiglio:
definisce le linee strategiche di attività annuali dell’Associazione;
definisce il modello organizzativo, le risorse professionali e i gruppi di lavoro che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
approva il regolamento interno e le successive modifiche;
propone all’Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
vigila sul funzionamento dei servizi e delle iniziative promosse dall’Associazione e sul monitoraggio dei piani formativi;
approva il rapporto trimestrale a   Fondimpresa concernente le relative attività svolte ed altre informazioni sull’attività dell’Associazione espressamente richieste da Fondimpresa stessa.
provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi a tutte le attività dell’Associazione;
ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento di Fondimpresa, provvede a presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa un bilancio preventivo, suddiviso tra attività svolte in collaborazione con Fondimpresa e relative spese di funzionamento, e un bilancio consuntivo per le medesime attività e spese entro tre mesi dalla fine dell’esercizio;
riferisce  all’Assemblea in merito alle proprie attività;
nomina, su proposta del Presidente, una struttura tecnica ed il direttore, definendone altresì  compiti, responsabilità e compenso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 11.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, che viene cooptato dallo stesso Consiglio su designazione della parte che aveva nominato il componente decaduto. La nomina così avvenuta sarà ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.

La parte che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporne la sostituzione dandone comunicazione scritta all’Assemblea.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi 6 e 7, il sostituto dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio d’Amministrazione non spettano compensi per l’esercizio della loro carica sociale.

Art. 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all’anno (anche per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 7 del Regolamento di Fondimpresa) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata a.r., o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti dello stesso o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti dei quali almeno uno per ogni organizzazione sindacale ed uno per la componente datoriale.  E’ ammessa delega ad altro componente del Consiglio di Amministrazione della stessa  componente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’organismo, nominato di volta in volta.

Art. 12
Commissione Paritetica di valutazione

Per la valutazione dei piani e dei progetti formativi di Fondimpresa, sulla base dei criteri e delle procedure stabilite a livello nazionale, può essere costituita su proposta del Presidente una Commissione Paritetica.

La Commissione è formata da sei componenti nominati pariteticamente: tre di parte datoriale e tre di parte sindacale ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione su designazione delle Organizzazioni Associate.

Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Attività per l’igiene e sicurezza

In applicazione di quanto previsto nell’Accordo Interconfederale 22.6.1995, Parte seconda, punto 2.1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dello Statuto di Fondimpresa, l’OBR Campania, come  istanza territoriale di Fondimpresa, articola la propria struttura, in ragione della specificità dell’attività, attraverso il raccordo con gli Organismi Paritetici Provinciali che operano con competenze proprie ed in modo autonomo.

Art. 14
Commissioni Consultive di Settore

Per favorire il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può costituire Commissioni Consultive di Settore formate in modo paritetico .
Le Commissioni Consultive di Settore  avranno il compito di approfondire e proporre al Consiglio di Amministrazione linee di attività finalizzate allo sviluppo della formazione continua nei rispettivi settori.
La composizione e le modalità operative delle Commissioni consultive sono definite dal Consiglio di Amministrazione;
Presidente e Vice Presidente di ciascuna  Commissione sono nominati sulla base delle indicazioni provenienti dalle Organizzazioni Associate.

Art. 15
Collegio dei sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali firmatarie e uno, con funzioni di Presidente, su designazione congiunta di entrambe le componenti.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.  In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi Sindaci durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione.

Il  Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 16
Bilancio

Gli esercizi sociali dell’Associazione  hanno inizio il 1° di gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’Associazione e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo, corredato dagli specifici elementi richiesti da Fondimpresa, dovrà essere approvato dall’assemblea almeno tre mesi prima della  chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, devono essere trasmessi, entro quindici giorni dall’approvazione, a Fondimpresa.

Art. 17
Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea dell’Associazione provvederà alla nomina di tre liquidatori, di cui uno designato dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori .

L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Associazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle  forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall’ Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata da Fondimpresa.

Art. 18
Modifiche Statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea dell’Associazione, su proposta del Consiglio d’Amministrazione.  Le modifiche saranno sottoposte a Fondimpresa.

Art. 19
Disposizioni transitorie

Il Presidente ed il  Vice Presidente,  già nominati dal Consiglio Direttivo conservano le rispettive cariche, assumendo i poteri attribuiti dalle presenti modifiche statutarie. I membri effettivi del precedente Consiglio Direttivo compongono l’Assemblea. Con la  modifica statutaria viene nominato  un nuovo collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti e ne viene determinato il relativo compenso.

Art. 20
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.