FAQ Webinar del 25/05/2020 – Ri-partiamo!Formare il personale può aiutare
Il webinar del 25 maggio scorso è stato un successo con una partecipazione media di 42 persone durante tutta la durata dell’evento. Sono pervenute varie domande e qui vogliamo riportarle per dare risposte più articolate di quelle che per motivi tecnici abbiamo fornito sinteticamente nel corso del collegamento.
- È POSSIBILE UNA FORMAZIONE AD HOC PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE ADERENTI?
Sì. I referenti aziendali e i referenti di piano delle aziende aderenti possono richiedere assistenza nell’utilizzo della piattaforma, anche individualmente, inviando una richiesta tramite ticket al seguente link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/ oppure telefonando al numero 081 4107140.
- QUALI MODALITÀ FORMATIVE SONO SOSPESE E POSSONO ESSERE EROGATE IN TELEFORMAZIONE?
Sono sospese solo le attività formative previste in modalità aula frontale, fino alla giornata del 15 giugno 2020. Tutte le altre modalità formative possono essere svolte nel rispetto delle misure restrittive disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza Coronavirus. Cfr. Delibera del 15/04/2020, (rispetto a quanto già sancito con le determine del DG in data 5 e 12 marzo 2020 e le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 4, 25 e 31 marzo 2020).
Possono essere convertite in modalità di video conferenza, nel periodo di sospensione e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti/percentuali ove prescritti, anche le attività formative previste in modalità coaching ed action learning (cfr. determina del 15/04/2020), oltre a quelle di aula frontale (cfr. determina del 12/03/2020).
La conversione in teleformazione non costituisce variazione alla modalità prevista per l’erogazione dell’azione formativa.
Tutte le azioni formative, in tutto o in parte, convertite in Teleformazione potrannoconcludersi in tale modalità anche nel periodo successivo al 15 giugno 2020, purché l’attività sia stata progettata ed inserita in piattaforma entro tale data.
- QUALI PIATTAFORME È POSSIBILE UTILIZZARE PER SVOLGERE LA TELEFORMAZIONE?
È possibile utilizzare piattaforme telematiche che permettano, attraverso il rilascio di specifici output, di tracciare in maniera univoca le presenze dei partecipanti e dei docenti. Il ricorso alla modalità in Teleformazione è applicabile solo alle attività formative a distanza svolte in modalità “sincrona”, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto (quale ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.). Come stabilito dalla Determina del 15 aprile 2020, la piattaforma tecnologica individuata deve garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report. Quest’ultimo, che deve essere esportabile esclusivamente dalle piattaforme utilizzate, deve contenere degli elementi minimi: titolo ed id azione, titolo della singola sessione formativa, data e orario della sessione formativa, nome e cognome del docente e dei partecipanti, orario di accesso e di uscita dalla connessione alla sessione formativa.
- SE LA PIATTAFORMA UTILIZZATA NON CONSENTE IL TRACCIAMENTO, QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA PRODURRE?
I partecipanti (in caso di aula virtuale, coaching ed action learning) dovranno autocertificare le attività in teleformazione ai sensi del DPR 445/2000 secondo le indicazioni riportate nel “ modello tipo foglio firma partecipante FAD”. Il docente dell’aula virtuale invece dovrà tenere regolarmente il registro didattico e delle presenze. Per le attività di coaching ed action learning l’esperto dovrà autocertificare l’attività svolta, indicando in maniera dettagliata le modalità di svolgimento, i giorni, i partecipanti, le ore di formazione ed i contenuti delle attività svolte in stretta relazione con quanto attestato dal partecipante. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito di Fondimpresa www. fondimpresa.it aggiornate al 22.05.2020.
- SE NEL PIANO SONO COINVOLTI SIA LAVORATORI IN SERVIZIO CHE LAVORATORI IN CIG O CON CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ BISOGNA COMUNQUE ATTIVARE UN PIANO CON AMMORTIZZATORI?
Sì, come indicato nella Guida alla gestione e rendicontazione dei piani formativi, anche quando la partecipazione alla formazione dei lavoratori che si trovano in regime di sospensione del rapporto di lavoro non è esclusiva, in quanto le modalità di applicazione della cassa integrazione o del contratto di solidarietà non consentano una programmazione differenziata delle attività formative per i dipendenti che si trovano in tale condizione rispetto ai lavoratori in servizio, il Piano deve comunque essere presentato come “Piano con ammortizzatori” e la sua condivisione con questa modalità “mista” di gestione della formazione deve risultare dall’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali.
- È POSSIBILE COINVOLGERE LAVORATORI IN CIG O CON CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ NELL’AMBITO DEGLI AVVISI CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO E CON QUALI MODALITÀ?
Riguardo alla partecipazione dei lavoratori posti in cassa integrazione si rimanda a quanto stabilito dagli Avvisi e dalla nota ANPAL del 06 aprile 2020. È possibile un loro coinvolgimento e le ore di formazione svolte dai suddetti lavoratori devono essere riportate nell’ apposito campo del registro delle presenze del monitoraggio. Nel caso in cui l’azienda abbia optato per il Reg. (UE) 651/2014 deve comunque garantire un apporto privato idoneo a garantire il rispetto dell’intensità massima di aiuto ad essa applicabile.
Le ore di formazione eventualmente svolte da lavoratori nel periodo di sospensione del loro rapporto di lavoro (CIG o contratti di solidarietà) devono essere riportate nell’apposito campo del registro delle presenze del sistema informatico di monitoraggio.
Nel caso di scelta, in sede di domanda di finanziamento, del Reg. (UE) n. 651/2014, l’azienda deve comunque assicurare un apporto privato (costi del Piano a suo carico) idoneo a garantire il rispetto dell’intensità massima di aiuto ad essa applicabile.
L’apporto privato a carico dell’Azienda può essere garantito, in primo luogo, dall’imputazione nel preventivo finanziario e nel rendiconto del Piano del costo della voce “B”, determinato moltiplicando il costo orario di ciascun dipendente per le ore di effettiva frequenza delle azioni formative valide del Piano; si segnala tuttavia ai fini del costo della voce “B” si devono considerare le ore formative dei dipendenti quando sono in servizio e non nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
L’Azienda, se necessario, può assumere a proprio carico anche altre spese ammissibili sostenute per la realizzazione della formazione (aule, attrezzature didattiche, personale impegnato nella realizzazione delle attività formative, etc.).
- IN CHE MISURA È POSSIBILE PROROGARE UN PIANO CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELL’AVVISO 2/2018?
La delibera di Fondinmpresa del 25/03/2020 stabilisce “in relazione ai Piani con contributo aggiuntivo precedentemente approvati e attualmente in gestione, la modifica da 30 giorni a complessivi 180 giorni di proroga rispetto alla durata massima di 12 mesi del Piano formativo, calcolata dalla data di autorizzazione all’avvio delle attività o, se presente, dalla data di avvio anticipato. Per tali piani valgono comunque i dispositivi, già previsti e regolamentati nelle linee Avviso con contributo al Conto Formazione, come la rimodulazione ore/partecipanti nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, l’annullamento volontario e diretto del piano (es: in caso di impossibilità a realizzare integralmente il piano presentato), la chiusura anticipata del piano con le azioni formative già realizzate e valide sempre nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso (anche a seguito di eventuali rimodulazioni richieste di ore/partecipanti) e relativa rendicontazione parziale e/o totale”.
- NEL CASO DI COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI IN CIG (INIZIALMENTE NON PREVISTI) IN PIANI CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO È NECESSARIO UN ACCORDO DI RIMODULAZIONE?
No. In linea con quanto pubblicato sul sito di Fondimpresa https://www.fondimpresa.it/images/FAQProvvedimenti-Emergenza-Covid.pdf ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 4 del testo integrale dell’Avviso, possono partecipare ai piani formativi presentati a valere sulle risorse dell’Avviso i lavoratori posti in cassa integrazione (anche in modalità “mista”, in tutto o in parte). Per i piani da presentare e/o già presentati e in corso di gestione con l’eventuale partecipazione di lavoratori sospesi (in tutto o in parte) nell’ambito della durata del piano, è sufficiente solo avere cura di indicare puntualmente tramite la funzionalità “Registri azioni” (campo descrittivo “DI CUI ORE IN SOSPENSIONE”) delle azioni formative nel monitoraggio procedurale finale, le ore di formazione eventualmente ed effettivamente svolte da ciascun lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro (CIG o contratti di solidarietà).